Art 1102 codice civile canne fumarie
Art 1102 Codice Civile: Canne Fumarie
L'articolo 1102 del Codice Civile italiano riguarda l'uso della cosa comune all'interno di un condominio. In particolare, si occupa delle canne fumarie e delle regole che disciplinano la loro installazione e utilizzo.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, l'installazione di una canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino, in appoggio su di un muro comune, non costituisce un'innovazione ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile. Ciò significa che non comporta un'alterazione dell'entità materiale del bene o una sua trasformazione, ma solo un uso più intenso e proficuo da parte del singolo condomino. Questo principio si basa sull'applicazione dell'articolo 1102 del Codice Civile, che si riferisce alla comunione in generale e trova applicazione anche nel condominio degli edifici.
Le ultime sentenze giurisprudenziali hanno chiarito alcuni punti importanti relativi all'installazione delle canne fumarie all'interno dei condomini.
Ultime sentenze sull'installazione delle canne fumarie
La Corte d'Appello di Torino, nella sentenza del 29 luglio 2020, n.791, ha stabilito che la responsabilità per un incendio causato da un difetto di installazione della canna fumaria deve essere attribuita all'impresa che si è occupata della sua realizzazione e installazione. Questo perché l'impresa avrebbe dovuto rilevare eventuali danneggiamenti durante il montaggio della canna fumaria.
Il Tribunale di Savona, nella sentenza dell'8 marzo 2018, ha affermato che l'installazione di una canna fumaria da parte di un singolo condomino su una parte comune dell'edificio condominiale è legittima, a condizione che si rispettino i limiti stabiliti dagli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile e da eventuali regolamenti contrattuali più restrittivi.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 8 maggio 2017, n.5088, ha stabilito che gli interventi edilizi che comportano l'accorpamento di locali di stabili diversi e la realizzazione di una canna fumaria che modifica la sagoma dell'edificio non rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile.
Il TAR di Roma, nella sentenza del 2 novembre 2016, n.10819, ha chiarito che il diniego di sanatoria edilizia per l'installazione di una canna fumaria su una facciata condominiale non può essere motivato unicamente dal fatto che la facciata non sia di esclusiva proprietà del richiedente. Secondo l'articolo 1102 del Codice Civile, il singolo condomino può apportare al muro perimetrale tutte le modificazioni che consentano di trarre un'utilità aggiuntiva rispetto agli altri condomini, purché non impedisca loro l'uso del muro e non ne alteri la destinazione con interventi eccessivamente invasivi.
Queste sentenze forniscono importanti linee guida per l'installazione e l'utilizzo delle canne fumarie all'interno dei condomini, garantendo un equilibrio tra i diritti dei singoli condomini e la tutela della cosa comune.
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