1117 c.c
Articolo 1117 c.c. - La corretta interpretazione
L'articolo 1117 del Codice Civile italiano è una norma che disciplina le parti comuni degli edifici condominiali. Questa disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte d'Appello di Roma, che ha emesso una sentenza in merito il 22 settembre 2021, numero 6142.
La Corte d'Appello di Roma ha affrontato diversi aspetti relativi alla corretta interpretazione dell'articolo 1117 c.c. Questa norma stabilisce che le parti comuni dell'edificio condominiale, elencate in via esemplificativa, sono necessarie per l'esistenza o l'uso delle singole proprietà . In altre parole, le parti comuni sono quelle che rendono possibile la vita condominiale e permettono ai singoli proprietari di usufruire dell'edificio.
La sentenza della Corte d'Appello di Roma ha evidenziato che il concetto di condominio può applicarsi anche agli immobili adiacenti orizzontalmente, a condizione che questi immobili siano dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali comuni indicati nell'articolo 1117 c.c. Questo significa che, anche se gli immobili sono contigui e non verticalmente sovrapposti, possono comunque essere considerati condomini se condividono le parti comuni fondamentali.
Questa interpretazione amplia il concetto di condominio, consentendo di includere anche gli immobili adiacenti, a patto che rispettino i requisiti strutturali e impiantistici previsti dalla legge.
È importante sottolineare che la sentenza della Corte d'Appello di Roma riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 1117 c.c. e fornisce una guida per comprendere il concetto di condominio e l'applicabilità di questa norma anche agli immobili adiacenti orizzontalmente.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente giuridico che potrebbe influenzare le future decisioni relative alle questioni condominiali e all'interpretazione dell'articolo 1117 c.c.
In conclusione, la Corte d'Appello di Roma ha sottolineato che il concetto di condominio si estende anche agli immobili adiacenti orizzontalmente, a condizione che condividano le parti comuni essenziali previste dall'articolo 1117 c.c. Questa interpretazione amplia il campo di applicazione della norma e offre una maggiore tutela ai proprietari di immobili contigui.
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