Fattura elettronica condominio
Fatturazione elettronica condominio
La fatturazione elettronica condominio è un obbligo introdotto dal Decreto Legge 36/2022 che stabilisce l'emissione delle fatture in formato elettronico. Questo obbligo si applica anche ai condomini che adottano il regime forfettario e che hanno registrato ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nel 2021.
L'emissione delle fatture elettroniche non comporta variazioni nella numerazione e nella tenuta di registri sezionali. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la numerazione delle fatture elettroniche e cartacee può continuare senza interruzioni, a condizione che ogni fattura sia univocamente identificata, indipendentemente dal formato (cartaceo o elettronico).
La prima fattura elettronica emessa a partire dal 1° luglio può avere il numero immediatamente successivo all'ultima fattura emessa in formato cartaceo.
Le fatture elettroniche devono essere conservate in formato elettronico, come stabilito dall'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972. La conservazione non si limita alla semplice memorizzazione del file sul computer, ma deve seguire le specifiche tecniche del Codice dell'amministrazione digitale. Questo sistema garantisce che le fatture non vadano perse nel corso degli anni, che siano sempre leggibili e che sia possibile recuperare l'originale del documento in qualsiasi momento.
L'Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche sul portale "Fatture e Corrispettivi". Questo servizio può essere particolarmente utile per i contribuenti che hanno un numero limitato di documenti da conservare.
Secondo la nuova normativa, l'obbligo di fatturazione elettronica si applica ai contribuenti che hanno registrato ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nel 2021. Per determinare l'importo, si tiene conto del regime contabile adottato nell'anno precedente e delle indicazioni fornite dalle Circolari ADE 10E/2016 e 9E/2019.
Le fatture emesse dai contribuenti forfettari sono soggette all'imposta di bollo, anche se emesse in formato elettronico. Tuttavia, l'imposta di bollo può essere pagata utilizzando la funzionalità web del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti devono indicare nella fattura che l'imposta di bollo è stata pagata in modalità elettronica. Il termine per il pagamento dell'imposta è l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio). Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto per il primo e il secondo trimestre non supera i 250 euro in totale, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
àˆ importante sottolineare che l'obbligo di fatturazione elettronica si applica anche alle note di credito. Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, le note di variazione emesse dopo il 1° luglio per operazioni precedenti a tale data e fatturate in formato cartaceo devono essere emesse in formato elettronico.
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